PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione»,

            premesso che:

                le disposizioni del provvedimento sono prevalentemente riconducibili alla materia dell'istruzione;

                la Costituzione riserva tale materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia (articolo 117, secondo comma, lettera n), Cost.) e alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni nel caso di norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, Cost.);

                la giurisprudenza della Corte costituzionale, nel tracciare un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema di competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, ha chiarito che per norme generali in materia di istruzione devono intendersi quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale; e che tali norme si differenziano dai principi fondamentali in materia di istruzione in quanto questi, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose;

            considerato altresì che alcune specifiche disposizioni del provvedimento incidono su altre materie di competenza legislativa esclusiva statale, quali «sistema tributario e contabile dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione) e «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);

            considerato che l'articolo 6 è riconducibile anche alla materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra

 

Pag. 3

Stato e Regioni, e che si prevede che i decreti ministeriali ivi previsti siano adottati «secondo le indicazioni fornite dalle regioni interessate»;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale e sugli altri profili di competenza della Commissione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            rilevato che l'articolo 1, comma 22, dispone che, con riferimento ad ipotesi di reato nei confronti di minori, le iscrizioni nel registro delle notizie di reato previste dall'articolo 335, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, riguardanti personale della scuola, sono comunicate dal pubblico ministero all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, previa richiesta motivata del dirigente scolastico o del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, salva l'applicazione dell'articolo 335, comma 3-bis;

            rilevato altresì che, ove l'amministrazione scolastica venisse a conoscenza di una notizia di reato nei confronti dei minori, sussisterebbe l'obbligo di denuncia ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale e che, in ogni caso, il procedimento disciplinare può essere incardinato presso la predetta amministrazione a prescindere da un'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e dalla relativa comunicazione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 22 dell'articolo 1.

 

Pag. 4


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione»;

            valutate le norme contenute all'articolo 8 del disegno di legge, relative ai principi e criteri da seguire per l'emanazione del regolamento che disciplina il riconoscimento di titoli di studio stranieri;

            segnalato che la materia del provvedimento è oggetto di disciplina da parte di numerosi accordi bilaterali, sottoscritti dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché di accordi multilaterali;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            1) al comma 1 dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la lettera h) con la seguente:

        «h) fatte salve le norme contenute in accordi bilaterali e multilaterali siglati dall'Italia, le norme vigenti, eventualmente in contrasto con le norme del regolamento di cui al presente articolo, sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento stesso.».


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

            a) occorre apportare alcune modificazioni al testo dell'articolo 1, al fine di garantire che dalle disposizioni ivi recate non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta in particolare:

                di precisare che la reintroduzione del tempo pieno nella scuola primaria debba essere attuata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata dal Ministro della

 

Pag. 5

pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente e che il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato devono essere individuati nell'organico di diritto;

                di prevedere che il piano triennale di attuazione della reintroduzione del tempo pieno sia definito dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai fini di verificare la neutralità finanziaria del piano triennale;

            b) l'onere di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), deve essere rideterminato in 4,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;

            c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006, reca le necessarie risorse per far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 dell'articolo 1, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

            d) appare opportuno inserire nel testo del comma 13 dell'articolo 1 una clausola di invarianza volta a garantire che dalla definizione delle condizioni per assicurare la stabilità dell'organico delle istituzioni scolastiche non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

            e) deve sopprimersi la disposizione del comma 21 dell'articolo 1 che modifica i commi 610 e 611 della legge finanziaria 2007, stante il fatto che tale modifica appare suscettibile di determinare incertezza in ordine al regime applicabile all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, con riferimento alle agenzie al servizio delle amministrazioni pubbliche contenuta negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

            f) in relazione allo stesso comma 21 dell'articolo 1, appare necessario sopprimere la disposizione in base alla quale la gestione contabile dell'Agenzia è adottata anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato;

            g) le disposizioni di cui al comma 24 dell'articolo 1 introducono una misura settoriale, eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina vigente tale da pregiudicare l'effettività dei controlli attualmente previsti;

            h) l'importo di euro 9.783.656 relativo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge n. 289 del 2002, iscritto in conto residui nel capitolo 7432 del Ministero della solidarietà sociale, risulta disponibile e può essere utilizzato a copertura degli interventi di cui al comma 25 dell'articolo 1, essendo venuti meno con efficacia retroattiva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2004, gli impegni assunti a valere sulle medesime risorse;

 

Pag. 6

            i) le disposizioni di cui al comma 27 dell'articolo 1, che esentano le istituzioni scolastiche dall'imposta sul valore aggiunto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura;

            l) dalle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di perequazione del trattamento economico degli ispettori della scuola, derivano maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura;

            m) le risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa possono essere destinate, nella percentuale indicata nell'articolo 3, all'istituendo Fondo perequativo senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

            n) la previsione dell'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate tributarie per la copertura degli oneri dell'articolo 5 non risulta coerente con l'utilizzo delle medesime risorse che è stato disposto dal decreto-legge n. 81 del 2007;

            o) le disposizioni di cui all'articolo 8 in materia di riconoscimento di titoli di studio stranieri, appaiono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura;

        considerato che:

            1) il comma 23, lettera a), dell'articolo 1 non esclude esplicitamente che ai membri del Comitato tecnico-scientifico siano corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese. Appare pertanto necessario, ai fini di garantire l'effettività della clausola di invarianza ivi prevista, integrare il testo prevedendo che ai componenti del comitato non vengano corrisposte indennità, emolumenti e rimborsi spese;

            2) appare necessario riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 23, lettera a), al fine di renderla conforme alla prassi consolidata;

            3) in relazione al comma 26 dell'articolo 1, non sono stati forniti adeguati elementi informativi atti a verificare sia la congruità dell'onere di 38,734 milioni di euro derivante dall'esonero delle istituzioni scolastiche statali dalla corresponsione della tariffa per la gestione dei rifiuti sia la disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura;

            4) l'articolo 3 dovrebbe essere integrato con l'indicazione dell'anno a decorrere dal quale è istituito il fondo di perequazione;

            5) la disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 3, che pone gli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di perequazione ivi previsto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 risulta pleonastica in quanto già il terzo periodo del predetto articolo 3 prevede che la consistenza annuale del fondo di perequazione è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione del Fondo di cui alla citata legge n. 440 del 1997;

 

Pag. 7

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        nel presupposto che, allo scopo di evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, la scansione temporale dei finanziamenti da destinare alle regioni per interventi in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 5, corrisponda a quella dei finanziamenti per comuni, province e istituzioni scolastiche originariamente previsti a valere delle medesime risorse;

        e con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 1, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'organico di diritto di cui al precedente periodo.»;

        all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa» con le seguenti: «Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa»;

        all'articolo 1, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato a euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, ivi compresi gli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c), del comma 5, determinati in euro 4.800.000 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000 annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»;

        all'articolo 1, comma 13, inserire in fine il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

        all'articolo 1, comma 21, n. 2), lettera a), sopprimere le parole: «anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;»

        all'articolo 1, comma 23, lettera a), sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi», con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»; conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.»;

 

Pag. 8

        all'articolo 1, sopprimere il comma 24;

        all'articolo 1, sopprimere il comma 26;

        all'articolo 1, sopprimere il comma 27;

        sopprimere l'articolo 2;

        sopprimere l'articolo 5;

        sopprimere l'articolo 8.

        e con le seguenti ulteriori condizioni:

            a) all'articolo 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della pubblica istruzione», inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008»;

            b) al medesimo articolo 3, sopprimere le parole da: «All'onere» fino a: «legge n. 440 del 1997».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento al comma 26 dell'articolo 1, il quale stabilisce l'esenzione dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevedendo che, per compensare i comuni dei minori introiti derivanti da tale esenzione, il Ministro della pubblica istruzione possa utilizzare 38,7 milioni di euro stanziati presso il bilancio del suo Ministero, concordando con l'ANCI le modalità di erogazione di tali risorse ai singoli comuni in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il meccanismo di tale attribuzione compensativa ai comuni, chiarendo che essa avviene mediante riassegnazione allo stato di previsione dell'entrata di somme attualmente allocate presso lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, e successiva erogazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

 

Pag. 9

            b) con riferimento al comma 27 dell'articolo 1, il quale stabilisce l'esenzione dall'IVA delle spese effettuate dalle istituzioni scolastiche statali per il funzionamento amministrativo e didattico, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti «dall'attuazione della presente legge» si provvede mediante incremento delle aliquote dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire l'esenzione dall'IVA alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizio effettuate nei confronti delle istituzioni scolastiche per il loro funzionamento amministrativo e didattico, nonché di riferire la previsione di copertura agli oneri finanziari derivanti dal medesimo comma 27.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2272-ter recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione», come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla VII Commissione;

            valutato, in particolare, l'articolo 6, che detta disposizioni dirette a consentire il recupero di somme inutilizzate già destinate all'edilizia scolastica, e considerato positivamente l'obiettivo generale perseguito dalle citate disposizioni;

            considerato peraltro che - qualora le somme rimaste finora inutilizzate (e recuperate grazie alla norma in questione) vengano riassegnate «alle medesime regioni» che, evidentemente, non le hanno utilizzate fino ad oggi - l'obiettivo del citato articolo 6 potrebbe risultare vanificato nel caso in cui le medesime regioni continuassero a non utilizzare, in tutto o in parte, tali risorse;

            ritenuto, dunque, opportuno - sotto questo profilo - verificare le cause della mancata utilizzazione delle somme a suo tempo assegnate e - ove si trattasse di cause afferenti alla diversa capacità di spesa delle singole regioni - ridefinire il contenuto dell'articolo 6 in modo da consentire la riassegnazione dei fondi recuperati fra tutte le regioni;

            rilevato, infine, che la messa in sicurezza degli edifici scolastici deve costituire anche l'occasione per ampliare l'ambito degli interventi di ristrutturazione, favorendo e incoraggiando l'adozione di misure di carattere ambientale per l'edilizia scolastica, con specifico riferimento a quelle che possono produrre effetti positivi in relazione al problema del risparmio energetico, delle energie rinnovabili e dei cambiamenti climatici;

 

Pag. 10

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 6, in relazione agli interventi di trasferimento di risorse dello Stato in materia di edilizia scolastica, sia inserito un apposito richiamo all'esigenza di garantire l'indispensabile confronto interistituzionale in ordine alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse medesime tra le regioni e di riassegnare i fondi alle regioni, tenendo conto della reale capacità di spesa delle stesse, al fine di evitare ulteriori ritardi;

            b) sia integrato il testo del citato articolo 6 con l'esplicita previsione - accanto alla messa in sicurezza e all'adeguamento a norma degli edifici scolastici - anche delle finalità del risparmio e dell'efficienza energetica, nonché della diffusione delle fonti di energia rinnovabili negli edifici medesimi, risultando importante conferire all'autonomia di scelta regionale uno spettro di opportunità di intervento sul patrimonio edilizio scolastico il più possibile ampio e completo e sembrando, peraltro, molto positivo puntare su obiettivi che lo stesso Ministro della pubblica istruzione (nella sua audizione presso le Commissioni riunite VII e VIII dello scorso 15 febbraio) ha dichiarato di voler perseguire con determinazione;

            c) sia formulata, all'interno del medesimo articolo 6, una autorizzazione alla semplificazione - ove possibile - delle norme e delle procedure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, superando così le stratificate incongruenze esistenti tra la legislazione regionale in materia e la normativa tecnica statale di natura generale, definita, in particolare, dalle competenti strutture ministeriali e dal Dipartimento della protezione civile con riferimento alla sicurezza antisismica degli edifici.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

NULLA OSTA
 

Pag. 11


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione»

            considerato che all'articolo 1, comma 15, si prevede un decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, per la definizione dei tempi e delle modalità per la trasmissione alle istituzioni scolastiche, ai fini del conferimento delle supplenze, delle liste aggiornate relative al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;

            ritenuto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è competente in ordine alle modalità di formazione delle liste per i centri per l'impiego;

            rilevato altresì che i commi 16 e 17 dell'articolo 1 prevedono, per le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro, tempi più ampi per tutte le pubbliche amministrazioni, mentre potrebbe essere opportuno riconoscere tale deroga solo per le istituzioni scolastiche;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 1, comma 15, sia introdotto anche il concerto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per il decreto ivi previsto del Ministro della pubblica istruzione, che definisce i tempi e le modalità per la trasmissione alle istituzioni scolastiche, ai fini del conferimento delle supplenze, delle liste aggiornate relative al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione l'opportunità di limitare l'ambito di applicazione delle novelle di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 1 esclusivamente alle istituzioni scolastiche, in modo da mantenere inalterata la normativa vigente per le altre pubbliche amministrazioni.

 

Pag. 12


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter Governo, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione;

            tenuto conto che la direttiva 2003/109/CE, recepita dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, prevede che i soggiornanti di lungo periodo godano dello stesso trattamento dei cittadini dell'Unione europea per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 8 del nuovo testo, tra i princìpi e criteri generali cui il regolamento dovrà conformarsi, quello di diversificare, in termini di maggior favor, il trattamento riservato ai cosiddetti «soggiornanti di lungo periodo».


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2272-ter, in corso di esame presso la VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, recante «Misure urgenti in materia di istruzione»;

            rilevato che il provvedimento in esame reca norme aventi ad oggetto l'istruzione ed il personale scolastico; la perequazione di trattamento economico nello svolgimento della funzione ispettiva della scuola; il fondo di perequazione teso ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'assegnazione di risorse di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; interventi di carattere finanziario volti a garantire l'assolvimento degli obblighi giuridici assunti dallo Stato in relazione alle esigenze di funzionamento dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche; misure di sostegno in materia di edilizia scolastica; il riconoscimento di titoli di studio stranieri;

            valutato che le disposizioni generali in materia di istruzione e formazione, intervenendo sui profili di competenza esclusiva statale in

 

Pag. 13

ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera n), della Costituzione; e considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto ad individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche, nonché a sostenere la qualità del modello del tempo pieno; e che il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata;

            considerato che, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste di collocamento aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 6, al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate, sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le risorse ad esse spettanti e non ancora erogate;

            considerato che la Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2004, n. 13, ha precisato che la competenza nella definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche spetta alle regioni; e che le singole istituzioni scolastiche dispongono di personalità giuridica e dell'autonomia didattica, di ricerca, organizzativa e finanziaria,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, all'articolo 1, comma 13, ove si prescrive che con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell'organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza funzionale all'ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche, sia prevista anche l'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.

 

Pag. 14